Autocertificazioni, sentenza storica: non è reato scrivere il falso. “Dpcm non può limitare la libertà”

Prosciolto perché non costituisce reato. E’ questa la motivazione con cui una sezione Gip-Gup del tribunale di Reggio Emilia ha assolto un imputato che aveva esibito, in occasione del primo lockdown, un’autocertificazione riportante una giustificazione infondata. Si tratta di una sentenza che può creare un precedente importante in epoca di pandemia, tale da ribaltare l’intero sistema di regole fondato sui Dpcm.

Autocertificazione falsa: non è reato

La persona finita davanti al giudice si era fatto sorprendere in strada durante il primo lockdown del marzo 2020. Costretto dalle forze dell’ordine a esibire una certificazione, aveva giustificato la sua uscita con una visita in ospedale. La giustificazione era apparsa infondata, di conseguenza era scattata la multa e il deferimento alla magistratura con l’accusa di falso ideologico. La sentenza del Tribunale, però, ha stabilito che non si configura un falso ideologico per violazione di un Dpcm. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, infatti, non può istituire un obbligo di permanenza domiciliare, trattandosi di un atto amministrativo.

A stabilire in materia di libertà personale le regole di riferimento è infatti l’art. 13 della Costituzione. La norma stabilisce che le limitazioni alla libertà possono essere adottate solo nei modi e nei casi stabiliti dalla legge e su atto motivato dell’autorità giudiziaria. Il Dpcm non è né un atto legislativo, né un atto avente forza di legge, né un provvedimento giudiziario. Del resto la pronuncia del Tribunale aggiunge che in teoria neanche una legge o un decreto legge potrebbe imporre un obbligo di permanenza a casa rivolto a tutti i cittadini. Sempre come si legge nell’art. 13 della Carta costituzionale, infatti, il provvedimento di limitazione della libertà personale deve essere individuale, non generale.

Non vale il divieto di circolazione

Non serve a niente neanche lo “slittamento” interpretativo da libertà personale a quello della libertà di circolazione. Per la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, infatti, la libertà di circolazione, come affermato anche dalla Corte costituzionale, può trovare limitazione con riferimento all’accesso a determinati luoghi, magari perchè giudicati infetti, ma non può essere confusa con una vera e propria limitazione della libertà personale.

Se ne deduce da questa sentenza che la trasgressione degli obblighi relativi all’autocertificazione non costituisce un reato. Di fronte a una pronuncia così significativa, il Governo sarà probabilmente costretto a rivedere il sistema di restrizioni e a legittimarlo con provvedimenti di natura legislativa senza più ricorrere ad atti normativi secondari che non hanno forza di legge. L’effetto “valanga” su tutte le multe e le sanzioni elevate anche nei mesi precedenti è assicurato.

Ti potrebbe interessare

Torna in alto