Dal 22 maggio riprendono l’attività anche i mercati in Campania. Ieri il presidente De Luca ha firmato l’ordinanza con cui autorizza la ripresa delle attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari.
L’apertura delle aree mercatali è connessa all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Le regole generali per i mercati in Campania
Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato nei mercati in Campania:
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
3. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
4. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
5. Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
6. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
Mercati in Campania: le regole
COMPETENZE DEI COMUNI
I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale.
In particolare, i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.
Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale dovranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale;
- Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. Ove ne ricorra l’opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.
Provvedono alle normali attività di raccolta rifiuti mediante proprio personale o mediante il personale incaricato del servizio. Provvedono alla pulizia e disinfezione delle aree mercatali nelle ore precedenti all’apertura. Definiscono eventuali misure integrative per la sicurezza dei luoghi in relazione alle
peculiarità di ciascuna area mercatale. Danno informazione adeguata agli operatori e cittadini sulle misure adottate, in particolare per quelle igienico-sanitarie riportate all’allegato 16 del DPCM 17 maggio 2020, anche mediante posizionamenti di cartelli.
MISURE A CARICO DEL TITOLARE DEL POSTEGGIO
1. Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita.
2. E’ obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani.
3. Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
4. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
5. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.
6. In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia,
toccandola, la merce.
7. In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
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OPERATORI NEL CAMPO ALIMENTARE
1. Ogni singolo operatore dovrà attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l’igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio.
2. Assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti.
3. Uso di guanti, da mantenere sempre integri o cambiare all’occorrenza (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu).
4. Controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti.
5. I banchi espositori di alimenti, a meno dell’ortofrutta, devono essere dotati di barriera di materiale non poroso e sanificabile.
6. Le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrente.
7. Ogni esercente dovrà sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento.
8. L’ingresso di fornitori esterni nell’area mercatale è consentito solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo.
9. Informazione ai clienti sulle misure da osservare, anche mediante posizionamenti di
cartelli.
CLIENTI
1. Non devono sostate nell’area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti.
2. E’ disposto l’uso obbligatorio di guanti e mascherine anche durante il periodo di attesa in fila.
TUTTI
1. Divieto di fumare, sussistendo obbligo della mascherina.
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER I MERCATI IN CAMPANIA
Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all’interno dell’area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l’autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità il mercato dovrà essere chiuso.
Il Sindaco ha facoltà di redigere il protocollo di sicurezza di sistema, anche in forma partecipata con le associazioni di categoria riconosciute a livello regionale richiamate nell’ambito della legge regionale n.7 del 21.04.2020 art. 52 comma 1 lett. m) a tutela della salute delle persone presenti all’interno dell’area mercatale.
Nei mercati in Campania alla Polizia Municipale spetta l’obbligo di controllare la corretta attuazione delle misure di contenimento.