Campania. Misure prevenzione Covid-19, nuova ordinanza di De Luca sui trasporti

Campania. Nuova ordinanza del governatore De Luca a poche ore dalla riapertura dei confini regionali. Il Presidente della Regione Campania regola con nuove disposizioni il trasporto pubblico locale e martittimo.

De Luca, nuova ordinanza in tema di trasporti

Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dellevoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, a decorrere dal 3 giugno e fino al 15 giugno 2020, si applicano le seguenti disposizioni.

E’ disposta la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), nei termini seguenti:

– per i servizi di TPL di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea è confermata la riattivazione dei servizi, nella misura del 100 % dei servizi programmati in ordinario, fatte salve diverse disposizioni degli Enti locali competenti, privilegiando nellorganizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza;

– per i servizi di TPL marittimo, al fine di garantire la continuità territoriale con le isole del Golfo, è disposta lattivazione dei servizi programmati in ordinario nella misura del 100%, fermo restante un costante monitoraggio in raccordo con gli Enti locali interessati. Le Aziende di trasporto sono tenute a comunicare preventivamente alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania nonché allAutorità marittima competente i programmi di servizi proposti, al fine della valutazione in ordine alla eventuale necessità di misure o provvedimenti per la riduzione di rischi di sovraffollamento, tenuto conto delle limitazioni geomorfologiche delle aree portuali.

1.2.Le aziende di trasporto comunicano i programmi di servizio- e le eventuali integrazioni- alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania. Dalla data di comunicazione, lespletamento del servizio è effettuato secondo la nuova programmazione. Eventuali modifiche della programmazione presentata sono consentite esclusivamente in caso di necessità urgenti e non differibili e devono essere comunicate alla Direzione Mobilità della Regione Campania. E fatto salvo il potere della Direzione Mobilità della Regione Campania di disporre modifiche ai programmi comunicati ai sensi dei periodi precedenti, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico.
1.3 E fatto obbligo alle aziende di trasporto, ai relativi dipendenti e agli utenti di osservanza delle misure precauzionali, ivi compreso lutilizzo dei dispositivi di protezione individuale, previste dalle vigenti disposizioni statali e regionali, anche come aggiornate dallUnità di Crisi regionale e successivamente pubblicate sul sito web della Regione.

Disposizioni in tema di ingressi e rientri nel territorio regionale

2.1. A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni dItalia o dallestero, in conformità alla disciplina statale vigente, che faranno ingresso nel territorio regionale, fino al 15 giugno 2020 è fatto obbligo, in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente determinazione.

2.2. A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli- Afragola, Salerno, Benevento, Caserta, Aversa, Battipaglia, Capaccio- Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri, con treni che effettuano collegamenti interregionali, o allaeroporto, è fatto obbligo di:
– sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 C, a test rapido Covid-19 ed eventuale tampone, secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento.

2.3. Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto 2.2., dintesa con la Protezione civile regionale, la Polfer, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI, è demandata lorganizzazione di postazioni di verifica per la rilevazione della temperatura corporea, la eventuale somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, alla stregua delle disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva competenza.

Disposizioni in tema di accesso alle Isole del Golfo

Alle persone dirette verso le isole di Capri, Ischia e Procida, fatti salvi gli obblighi previsti dal precedente punto 2. della presente ordinanza, è fatto altresì obbligo di osservare le seguenti disposizioni:

3. 1. Spostamenti da altre regioni italiane e dallestero, nei casi consentiti:

– obbligo per i viaggiatori che usufruiscono di servizi di linea di imbarcarsi unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazioni di Napoli Porto di Massa e Pozzuoli;
– obbligo della prenotazione online almeno 24 ore prima della partenza, in modo da consentire la pi celere organizzazione dei controlli sanitari;
– obbligo di presentarsi allimbarco almeno unora prima della partenza, per consentire i controlli;
– obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, se superiore a 37,5 c.c., al test rapido Covid-19;
– divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea superiore a 37,5C;
– divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dellesito del tampone molecolare nasofaringeo;

3.2. Spostamenti infraregionali:

– obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti e aliscafi di linea dalle stazioni di Napoli Porto di Massa, Napoli Beverello, Pozzuoli, Castellamare di Stabia e Sorrento;
– obbligo di presentarsi allimbarco almeno unora prima della partenza, per consentire i controlli;
– obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di temperatura superiore a 37,5C, a test rapido Covid-19;
– divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea superiore a 37,5C;
– divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dellesito del tampone molecolare nasofaringeo.

Agli esercenti i servizi di collegamento marittimo con le isole del Golfo di Napoli è fatto obbligo di mettere a disposizione delle ASL competenti e dellUnità di Crisi regionale gli elenchi delle prenotazioni obbligatorie ricevute ai sensi del presente provvedimento, in tempo utile a consentire lorganizzazione dei controlli nonché a dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza. Agli stessi è fatto, altresì, obbligo di stretta osservanza delle misure di sicurezza e precauzionali di cui alle Linee guida nazionali e regionali in tema di TPL, a tutela degli operatori e degli utenti.

3.3.Ai Comuni delle località di imbarco per le isole del Golfo di Napoli, dintesa con la Protezione civile regionale e le altre Forze dellOrdine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, è raccomandata la pi ampia collaborazione, anche attraverso la Polizia Locale, per lordinato svolgimento delle operazioni di controllo di imbarco- sbarco, la rilevazione della temperatura corporea, la somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, per quanto di rispettiva competenza.

4. E dato mandato alle AASSLL competenti per territorio di assicurare, in stretto raccordo con lUnità di Crisi regionale, ogni utile coordinamento con le strutture ricettive eventualmente interessate per la gestione di eventuali casi sospetti e dei relativi cd. contatti stretti, nonché per la presa in carico di eventuali casi positivi tra soggetti non aventi residenza o domicilio sul territorio regionale, nellosservanza delle disposizioni vigenti, ivi compresa la circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020, raccomandando di sottoporre a tampone anche i cd. contatti stretti e, allesito, di adottare i conseguenziali provvedimenti ai sensi dellart.1, comma 7 del decreto legge n.33/2020 e relative circolari applicative.

5. E dato mandato allUnità di Crisi regionale, di concerto con le AASSLL e lANCI e sentiti i competenti uffici del Ministero della Salute, di condividere, entro 3 gg. dalla data del presente provvedimento, un protocollo operativo per la omogenea ed efficace gestione logistica dei casi positivi, dei casi sospetti e dei cd. contatti stretti rilevati sul territorio regionale e relativi a soggetti non aventi residenza o domicilio sul territorio regionale.

6. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dellart.1, comma 16 decreto-legge n.33/2020, al Ministro della Salute ed è notificata allUnità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, alle Autorità Portuali ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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