Reddito di emergenza. Fissato il tetto massimo per il Rem, fino a 840 euro al mese per famiglia. Gli addetti ai lavori hanno delineato l’importo del reddito di emergenza, previsto dal decreto Rilancio per le famiglie che non hanno usufruito di altre indennità Covid e che non hanno componenti con un reddito da lavoro o da pensione. I beneficiari potranno ricevere fino a 840 euro per due mesi.
Reddito di Emergenza, a chi spetta
Il richiedente deve essere residente in Italia al momento della domanda. Si considerano idonee, ai fini della verifica dei requisiti, le attestazioni Isee con indicatori ordinario e corrente. Non è valida per la richiesta l’attestazione Isee riferita al nucleo ristretto.
Il Rem si configura come misura residuale rispetto alle altre misure Covid e viene erogato esclusivamente se nessuno dei membri del nucleo richiedente abbia già usufruito delle altre indennità emergenziali e se non ci siano nel nucleo persone che hanno la pensione o un reddito da lavoro dipendente superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo.
Quando presentare la domanda?
La domanda per il Reddito di emergenza deve essere presentata entro il 30 giugno. Se è stata fatta entro il 31 maggio i mesi pagati saranno quelli di maggio e giugno, se invece è fatta nel mese di giugno saranno pagati i mesi di giugno e luglio.
Come richiederlo?
Il Rem può essere richiesto all’Inps, esclusivamente on line presentando domanda sul sito (con il Pin, lo Spid, la Cns e o la carta di identità elettronica) o attraverso i patronati. La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare. I dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di verifica, anche a campione.
Quali sono i requisiti per ricevere il Rem?
Il valore del reddito familiare nel mese di aprile 2020 deve essere inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio. Per determinarlo si moltiplica 400 euro (valore minimo del Rem per famiglia con un solo componente) per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente. Questa scala può raggiungere la soglia massima di 2, ovvero di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee.