Nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca in Campania. Il presidente aveva annunciato nel corso dell’appuntamento del venerdì che avrebbe avuto un incontro con l’unità di crisi per valutare eventuali nuove misure. La task force regionale per l’emergenza Covid-19, come riporta il mattino, s’è riunita per esaminare l’attuale situazione epidemiologica in Campania e il presidente della giunta regionale ha annunciato entro stasera l’emanazione di una nuova ordinanza ai fini della prevenzione e del contenimento del contagio.
L’ordinanza conterrà le seguenti misure: blocco dei mezzi pubblici (bus e treni) se a bordo vi è un passeggero privo di mascherina, che sarà multato e fatto scendere; il massimo della sanzione (1.000 euro) per chiunque non indossi la mascherina ove già previsto dalle ordinanze regionali (tutti i luoghi al chiuso) con l’invito alle forze dell’ordine e alle polizie municipali a controlli rigorosi nelle situazioni di assembramento, e nelle quali, al chiuso, i cittadini non indossino la mascherina (negozi, supermercati, bar, esercizi commerciali, locali pubblici etc.).
“I cittadini che arrivano da paesi esteri devono obbligatoriamente osservare la quarantena”, avverte De Luca e dà mandato alle aziende sanitarie di individuare alberghi Covid da riservare alla quarantena di pazienti asintomatici.
Nuova ordinanza di De Luca in Campania
Questo il testo completo:
Con decorrenza dal 24 luglio e fino al 31 luglio 2020, salvi ulteriori provvedimenti in conseguenza della proroga dello stato di emergenza e del monitoraggio quotidiano effettuato dall’Unità di Crisi regionale, su tutto il territorio regionale della Campania le misure di contenimento e prevenzione del rischio sanitario a tutt’oggi vigenti sono confermate ed aggiornate nei termini di seguito indicati.
1. E’ fatto obbligo ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (cd. mascherina) in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi. L’eventuale inosservanza è punita ai sensi del successivo art.6.
2. Agli esercenti l’attività di trasporto, di linea e non di linea, è fatto obbligo di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare affollamenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo. Per quanto riguarda il trasporto su ferro e gomma, la presente disposizione va applicata compatibilmente con la presenza di personale in servizio presso le stazioni e/o sui mezzi; eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono essere sanzionati in conformità a quanto previsto al successivo art.6 ed essere invitati a scendere immediatamente e comunque appena possibile dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di protezione. In caso di rifiuto, sarà disposto il blocco del bus o del treno e richiesto l’intervento delle Forze dell ‘ ordine.
3. E’ fatto obbligo ai gestori, commessi, clienti degli esercizi commerciali, negozi, bar, supermercati, ed altri locali aperti al pubblico di indossare le mascherine prima dell’ingresso nei relativi locali e per tutta la permanenza negli stessi, fatte salve le sole deroghe specificamente previste nei vigenti protocolli di sicurezza relativi alle singole attività. L’eventuale inosservanza è punita ai sensi dell’art.6 del presente provvedimento.
4. Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 3, del D.P.C.M. dell’ 11 giugno 2020, in tema di ingressi nel territorio nazionale da aree extra Schengen e di spostamenti dagli Stati previsti dall’art.1, comma 2 dell’Ordinanza del Ministro della Salute 30 giugno 2020 o comunque diversi da quelli previsti dall’art.6, comma l DPCM 11 giugno 2020 (“Le persone, che fanno ingresso in Italia (omissis) anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita’ all’Autorita’ sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati”), al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di positività al virus Covid-19, è dato mandato alle AASSLL competenti e all’istituto Zooprofilattico di effettuare controlli sanitari (tamponi e/o test sierologici) su tutti i cittadini italiani e stranieri che facciano ingresso nel territorio regionale dalle aree extra Schengen e dagli altri Stati non contemplati dall’art.6, comma 1 DPCM 11 giugno 2020 e/o previsti dall’arti , comma 2 dell’Ordinanza del Ministro della Salute 30 giugno 2020. Alle Autorità ed Enti competenti è raccomandato il puntuale controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al citato art.4, comma 3 DPCM 11 giugno 2020, in tema di isolamento fiduciario obbligatorio.
5. E’ fatta espressa raccomandazione a tutti i cittadini nonché ai titolari delle attività economiche e sociali di attuare puntualmente le ulteriori misure di sicurezza prescritte dalle disposizioni, nazionali e regionali (Ordinanza n.62 del 15 luglio 2020 e provvedimenti cui la stessa rinvia) vigenti in materia, per la prevenzione dei rischi di contagio. L’eventuale inosservanza è punita ai sensi del successivo art.6.
6. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di euro 1.000, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020, e tenuto conto del grave rischio di diffusione dei contagi connesso ad eventuali condotte violative delle presenti disposizioni. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività.’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’ attivita’ da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
7. E’ fatta raccomandazione a tutte le Forze dell’Ordine e alle Polizie Municipali nonché ai Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL territorialmente competenti ai fini dello svolgimento di rigorosi controlli in ordine all’osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e delle altre misure, nazionali e regionali, vigenti in tema dí prevenzione del rischio di contagi da Covid-19 e all’adozione di ogni provvedimento di competenza nel caso di riscontro di inosservanze.
8. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.