Reddito di cittadinanza, la circolare Inps per il rinnovo

L’Inps ha pubblicato una circolare per spiegare come funziona il rinnovo del Reddito di cittadinanza, che, ricordiamo, copre solo 18 mensilità.  Da ottobre 2020, dopo il mese di sospensione previsto per legge, i contribuenti possono presentare domanda di rinnovo del Reddito di cittadinanza, nel caso di permanenza dei requisiti per l’accesso.

L’Inps illustra le modalità operative per la presentazione della domanda specificando però un aspetto importante: in caso di rinnovo, i percettori dell’assegno saranno obbligati ad accettare la prima offerta utile di lavoro congruo.

Rinnovo Reddito di cittadinanza, come fare domanda

L’Inps ricorda che per la presentazione delle domande di rinnovo, così come per la presentazione delle prime domande e delle nuove domande, sono operativi i seguenti canali telematici:

  • tramite il gestore del servizio integrato di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Poste Italiane S.p.A.);
  • accedendo in via telematica, tramite Spid, al sito redditodicittadinanza.gov.it;
  • presso i centri di assistenza fiscale;
  • presso gli istituti di patronato;
  • tramite il sito Inps, con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più PIN.

Variazione della composizione del nucleo familiare

Nel caso in cui il nucleo familiare subisca una variazione nel periodo di fruizione del beneficio, il limite temporale di 18 mesi si applica al nucleo modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi in seguito alla variazione. Resta ferma naturalmente la necessità di mantenere tutti i requisiti di legge, come pure l’obbligo di presentare una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione.
In tali casi, dunque, si rende necessaria la presentazione di una nuova domanda, atteso che la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione ai fini ISEE aggiornata.
Al contrario, non dovrà essere proposta una nuova domanda nel caso in cui la variazione consista in un decesso o in una nuova nascita.
La circolare riporta a titolo esemplificativo, due casi possibili di variazione del nucleo legata ad una nuova nascita o all’uscita di un componente maggiorenne.

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