Bonus facciate 2022: proroga nella legge di bilancio. Cosa è, come funziona e requisiti

Il bonus facciate 2022 è stato prorogato nella legge di bilancio, con una novità: la detrazione al 90% si riduce al 60% nell’anno appena iniziato. Chi sceglie la cessione del credito o lo sconto in fattura, dovrà presentare il visto di conformità e l’asseverazione tecnica.

Vediamo cosa è e come funziona il bonus facciate e quali sono i requisiti per ottenerlo.

Bonus facciate 2022: in cosa consiste

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrateil bonus facciate 2022 è una detrazione del 60% (era del 90% per cento nel 2021) per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.

Gli edifici in questione devono trovarsi nelle zone A e B, secondo il decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Sono compresi nel bonus facciate gli interventi sulle strutture opache della facciata, sui balconi o sugli ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Non può essere adoperato invece per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Requisiti per ottenerlo

Il bonus facciate 2022 spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

Nello specifico, risultano ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Cessione del credito e sconto in fattura

Chi usufruisce del “bonus facciate” ha anche la possibilità di optare per la cessione del credito, ossia cedere direttamente il credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, che hanno la facoltà di effettuare successive cessioni.

La cessione può essere disposta in favore di: fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), istituti di credito e intermediari finanziari.

Altra alternativa è lo sconto in fattura, che sarebbe un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato.

Consiste nella detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti e può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto.

Lo sconto in fattura può essere anche di importo inferiore rispetto al valore nominale della detrazione fiscale.

Il fornitore, a sua volta, recupera il contributo anticipato come credito d’imposta e lo può cedere ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Obbligo di visto di conformità e asseverazione tecnica

La legge di bilancio 2022, oltre ad introdurre una proroga per il bonus facciate al 60%, prevede anche l’obbligo, per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito, di presentare il visto di conformità e l’asseverazione tecnica di congruità delle spese.

Ti potrebbe interessare

Torna in alto