Calcio a 5. L’Epopeo perde il ricorso: la violenza vince sullo sport

La gara tra Futsal Vesuvio ed Epomeo, valida per il primo turno dei playoff del campionato di Serie C2 di calcio a 5, dovrà essere ripresa dal momento in cui era stata interrotta con il triplice fischio dell’arbitro. Dopo la decisione del giudice sportivo giunge anche la conferma dalla Corte di Appello Federale. E se sbagliare è umano… perseverare è diabolico.

Epopeo perde il ricorso

Ma ribadiamo che questa decisione del giudice sportivo, ha del clamoroso soprattutto per quanto accaduto in campo e riportato sul Comunicato Ufficiale “accedeva al terreno di gioco una persona che colpiva, afferrandolo per il collo, con 2/3 schiaffi il n. 5 della società Epomeo ASD, Sig. Battaglia Maurizio. Grazie al pronto intervento del commissario di campo e di alcuni calcettisti della società ospitante immediatamente il facinoroso veniva allontanato dal terreno di gioco”.

È vero le partite vanno vinte sul campo ma questa decisione è davvero “scandalosa” visto che per la prima volta da ragione ad una società che non riesce a garantire l’ordine pubblico in campo.

Questo è uno schiaffo a chi si impegna a fare un calcio nel rispetto delle regole e del buon senso civico e nel contempo offre una scappatoia a chi delle regole se ne frega. Il Comitato Regionale Campano in questo modo dimostra di non aver alcuna intenzione di punire i facinorosi e coloro che non si impegnano contro la violenza. Un bell’assist per il presente ed il futuro a società e tifosi che vivono lo sport nel modo più marcio: pronti a creare ambienti ostili e razzisti, a dare sfogo alla propria rabbia, ad entrare in campo per malmenare i calciatori della squadra avversaria, colpevoli di non permettere ai propri colori di ottenere il risultato sperato.

Ecco la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul Comunicato Ufficiale di lunedì:

Gara del 13/ 4/2024 FUTSAL VESUVIO – EPOMEO Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Francesco Zaccaria letti: il reclamo proposto dalla società ASD Futsal Vesuvio, la memoria difensiva prodotta dalla società Epomeo ASD, il referto del DDG ed il rapporto del commissario di campo, rilevato che: “al min. 17 del 1 tempo, a seguito di un parapiglia fra i calciatori delle due squadre in prossimità della panchina della società ASD Futsal Vesuvio, veniva espulso il n. 5 della società ospitante, Sig. Palomba Francesco, per avere colpito con uno schiaffo il calcettista n. 3 della società Epomeo ASD, Sig. Buono Giuseppe.

La situazione tornava alla calma; “al min. 30 del 1 tempo, sul risultato di 2 a 2, si generava una rissa con sospensione della gara. Veniva espulso dalla panchina (doppia ammonizione) il n. 9 della società ASD Futsal Vesuvio, Sig. Mancini Michele, per eccessive proteste. Subito dopo, accedeva al TDG una persona che colpiva, afferrandolo per il collo, con 2/3 schiaffi il n. 5 della società Epomeo ASD, Sig. Battaglia Maurizio.

Grazie al pronto intervento del commissario di campo e di alcuni calcettisti della società ospitante immediatamente il facinoroso veniva allontanato dal TDG. A seguito di questo episodio la gara veniva sospesa e si accendeva una mass confrontation fra i tesserati delle due società. In particolare, veniva identificato il calcettista n. 7 della società ASD Futsal Vesuvio, Sig. Di Donna Nunzio, che colpiva un calcettista avversario con uno schiaffo al volto. Entravano sul TDG anche altri 4/5 tifosi che venivano prontamente allontanati.

Infine, accedevano al TDG i dirigenti di entrambe le società che si prodigavano per riportare la calma. “I DDG rientravano negli spogliatoi e contattavano i Carabinieri. Ritenendo che non vi fossero le condizioni per continuare la gara comunicavano ai capitani la decisione di sospendere definitivamente l’incontro”. Tanto rilevato, considerato che: quanto descritto dai DDG e dal commissario di campo riguarda, al di fuori dell’episodio di una persona introdottasi all’interno del TDG, episodio successivamente sanzionato e che questo giudice stigmatizza con forza, dispute fra calciatori PQM delibera: di accogliere il reclamo proposto dalla società ASD Futsal Vesuvio e, per l’effetto, disporre ex art. 33 co. 4 Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, la prosecuzione della gara che dovrà continuare a porte chiuse con n. 2 commissari di campo a carico della società ospitante. Al momento della sospensione, intervenuta al minuto 30 del 1 tempo di gioco, successivamente alla concessione di n. 2 minuti di recupero da parte del DDG, il risultato era di 2 a 2 e doveva essere battuto un calcio di punizione dalla società Epomeo ASD nella zona del tiro libero, circa 1 metro a sinistra; la posizione delle squadre in campo era la seguente: la società ASD Futsal Vesuvio era schierata sul lato opposto agli spogliatoi mentre la società Epomeo ASD era schierata nel lato vicino agli spogliatoi; i falli commessi dalla società ASD Futsal Vesuvio erano 5 mentre i falli commessi dalla società Epomeo ASD erano 1; il calcio di inizio è stato battuto dalla società Epomeo ASD; la gara dovrà riprendere con il seguente numero di calcettisti: per la società ASD Futsal Vesuvio 4; per la società Epomeo ASD 5; di infliggere l’ammenda di euro 500,00 alla società ASD Futsal Vesuvio per omessa vigilanza, sanzione applicata in misura ridotta per il fattivo intervento dei tesserati della predetta società che si attivavano immediatamente per allontanare le persone abusivamente introdottesi sul TDG; di infliggere la squalifica per n. 4 giornate al Sig. Palomba Francesco, n. 5 ASD Futsal Vesuvio, che dopo avere ricevuto un cartellino rosso per avere colpito un avversario con uno schiaffo, nel lasciare il TDG, colpiva un altro avversario con uno schiaffo, nel lasciare il TDG, colpiva un altro avversario con un calcio facendolo cadere; di infliggere la squalifica per n. 2 giornate al Sig. Mancini Michele, n. 9 ASD Futsal Vesuvio; di infliggere la squalifica per n. 3 giornate al Sig. Di Donna Nunzio, n. 7 ASD Futsal Vesuvio, che colpiva con uno schiaffo al volto un calcettista avversario; Ordina la trasmissione degli atti alla Segreteria del C.R. Campania per la fissazione della data per la prosecuzione dell’incontro.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Oggi La Corte di Appello ha rigettato il ricorso presentato dall’Epomeo:

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. M. Lojacono. Reclamo della società ASD EPOMEO in riferimento al C.U. n. 36/GST del 15.04.2024. Gara – Futsal Vesuvio / Epomeo del 13.04.2024 – Campionato Calcio a 5 C2 – Play Off. Ripetizione della gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti i termini abbreviati di cui al CU n.157/A FIGC del 2/02/2024, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, i gravi avvenimenti accaduti nel corso della gara sono stati riportati nel referto arbitrale in modo chiaro ed univoco entrambi gli arbitri hanno descritto con dovizia di particolari i motivi e le ragioni della sospensione della gara per ben due volte e definitivamente sospesa al 30° minuto del primo tempo.

Il Gst ampiamente illustrato come da decisione pubblicata che qui integralmente riportiamo tutti i violenti episodi verificatisi tra i calciatori.

Le circostanze che la società reclamante riferisce dell’intervento di un tifoso della società di casa non può essere accolta in quanto il commissario di campo nel suo rapporto, riferisce che “una persona non identificata entrava in campo e afferrava al collo il capitano della società Epomeo”, tale indicazione appare più logica e motivata in quanto anche se nel referto arbitrale si riporta che il tifoso sia riconducibile alla società Futsal Vesuvio senza peraltro specificare i motivi e le ragioni di tale indicazione e alla luce anche delle motivazioni del Gst che questa Corte condivide. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Di rigettare il reclamo, e per l’effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n. 36/Gst del 15.04.2024, con cui disponeva la prosecuzione della gara in oggetto, nei modi e nei termini riportati nel suddetto comunicato ufficiale.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato. Così deciso in Napoli, in data 16.04.2024 Il Presidente C.S.A.T. Avv. A. Frojo

Ti potrebbe interessare

Torna in alto