Campania, nuova ordinanza anti-Covid di De Luca: limiti per bar e ristoranti

Il giorno dopo il nuovo DPCM di Giuseppe Conte arriva la nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca. Si tratta della numero 81, licenziata nella serata di ieri. Il provvedimento recepisce le nuove disposizioni governative e conferma le misure già introdotte nelle ultime settimane. Fa eccezione la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie, che dovrebbe essere oggetto di una nuova ordinanza, forte anche del parere favorevole del Tar.

Campania, nuova ordinanza del governatore De Luca

Confermato il divieto di asporto dalle 21 per bar ed esercizi di ristorazione. Da quell’ora sarà possibile consumare soltanto al banco o ai tavoli, così da evitare soste o assembramenti all’esterno dei locali. La consegna a domicilio invece non è soggetta a limiti di orario. Previsto obbligo di chiusura dalle 23 alle 5 dalla domenica al giovedì per gelaterie, bar e pasticcerie.  “Con decorrenza dal 16 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020″, si legge nel testo.

Ancora, «sono vietate feste e ricevimenti, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose (matrimoni, battesimi), in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto con la partecipazione di invitati che siano estranei al nucleo familiare convivente, anche se in numero inferiore a 30» ed «è fatto divieto di forme di aggregazione e riunioni, al chiuso e all’aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo e comunque non in forma statica e con postazioni fisse».

Sospesa la scuola primaria e secondaria

Dopo la sentenza del Tar Campania, «restano sospese le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dall’Ateneo», mentre «è confermato il divieto dell’attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse».

Ancora, «l’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: 6-8,30» e resta «l’obbligo di chiusura alle 21 per i gestori delle sale gioco e scommesse fermo l’obbligo di consentire l’ingresso nei locali soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l’ingresso ove essa risulti superiore a 37,5°C, e di limitare la presenza dell’utenza all’interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone nonché di scongiurare ogni assembramento anche all’esterno, pena la sospensione dell’attività».

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