Coronavirus, De Luca proroga tutte le misure anti-covid fino al 31 luglio

Con l’ordinanza n. 62 firmata dal Presidente Vincenzo De luca, sulla base della attuale situazione epidemiologica, sono state confermate tutte le disposizioni delle ordinanze regionali vigenti dal 14 luglio.

Il governatore campano le ha prorogate fino al 31 luglio. L’ordinanza n.62 raccomanda inoltre la puntuale e scrupolosa osservanza, da parte sia dei cittadini che degli esercenti, delle misure di prevenzione del rischio di contagio e richiama le sanzioni previste per l’eventuale inosservanza.

L’ordinanza

Corsi, cinema e teatri, sale gioco, spiagge

E’ consentita l’attività di corsi di lingue, di laboratori e di altre attività formative o ricreative presso tutti gli enti all’uopo autorizzati, purché nel rispetto del protocollo allegato sub 2 all’Ordinanza n.52 del 26 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data.

Le misure di sicurezza relative all’esercizio delle strutture ricettive, approvate in allegato all’Ordinanza n.51 del 24 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data, sono integrate con le misure di cui al documento allegato sub 1 alla Ordinanza n.56 del 12 giugno 2020, pubblicato sul BURC in pari data.

E’ consentita l’attività delle sale gioco e scommesse e delle sale bingo, purchè nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza allegate sub 2 alla Ordinanza n.56 del 12 giugno 2020, pubblicata sul BURC in pari data.

E’ consentito lo svolgimento delle attività di cinema, teatri e spettacoli dal vivo, all’aperto e al chiuso, nel rispetto delle misure allegate sub 3 alla Ordinanza n.56 del 12 giugno 2020, pubblicata sul BURC in pari data, ad aggiornamento ed integrazione delle misure di cui al documento allegato sub D) all’Ordinanza n.55 del 5 giugno 2020, pubblicata sul BURC in pari data.

La fruizione delle spiagge libere resta consentita nel rispetto del documento allegato sub 4 alla Ordinanza n.56 del 12 giugno 2020, pubblicata sul BURC in pari data, recante parziale aggiornamento delle misure di sicurezza approvate nell’allegato sub I all’Ordinanza n.50 del 22 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data.

E’ consentito lo svolgimento di attività congressuali, purché nel rispetto delle misure di sicurezza allegate sub F) all’Ordinanza n.55 del 5 giugno 2020, pubblicata sul BURC di pari data.

Divieto di vendita alcolici

Resta confermato il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 22,00 da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) nonché con distributori automatici.

Dalle ore 22,00 alle ore 6,00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali.

Spettacoli e discoteche

Restano consentiti gli spettacoli e le performance delle bande musicali, esclusivamente in postazione fissa (non in movimento), purché nella stretta osservanza delle misure precauzionali riportate nell’Allegato 1-“PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI” al DPCM 14 luglio 2020, per quanto compatibili.

E’ consentita l’attività di ballo nelle discoteche e locali consimili, entro i limiti e nella stretta osservanza delle misure precauzionali di cui al Protocollo allegato sub I all’ Ordinanza n. 59 dell’I luglio 2020, pubblicata sul BURC in pari data.

Sport

Sono consentiti gli sport di contatto, nella stretta osservanza delle misure precauzionali di cui al Protocollo allegato sub 2 all’Ordinanza n. 59 dell’I luglio 2020 pubblicata sul BURC in pari data.

Sagre

Lo svolgimento di sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili, è consentito nella stretta osservanza delle misure precauzionali di cui al Protocollo allegato sub 3 all’Ordinanza n. 59 dell’I luglio 2020, pubblicata sul BURC in pari data.

Aziende agricole

A tutte le aziende agricole, della filiera agroalimentare e delle altre filiere, aventi sede sul territorio regionale, che prevedono l’utilizzo di lavoratori stagionali di nazionalita’ straniera è fatto obbligo di osservanza delle Linee guida allegate sub I ali’ Ordinanza n. 60 del 4 luglio 2020, pubblicata sul BURC in data 5 luglio 2020.

Trasporti

Agli esercenti il trasporto marittimo, di linea e non di linea, è fatto obbligo di osservanza delle misure di sicurezza allegate sub 2 alla Ordinanza n. 59 dell’I luglio 2020, pubblicata sul BURC in pari data. Con riferimento ai sistemi di trasporto diversi da quello marittimo, restano confermate le misure e le limitazioni — di cui al protocollo allegato all’Ordinanza n.41 del I maggio 2020 — anche in ordine al carico di passeggeri consentito a bordo, nelle more delle competenti valutazioni e determinazioni degli organi statali.

E’ fatto obbligo ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (cd. mascherina) in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi.

Agli esercenti l’attività di trasporto, di linea e non di linea, è fatto obbligo di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare assembramenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo. Per quanto riguarda il trasporto su ferro e gomma, la presente disposizione va applicata compatibilmente con la presenza di personale in servizio presso le stazioni e/o sui mezzi. Salve le ulteriori sanzioni previste per l’eventuale inosservanza dell’obbligo di indossare la mascherina, eventuali passeggeri sprovvisti dell’indicato dispositivo di protezione individuale dovranno essere invitati a scendere e, in caso di rifiuto, andrà richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine.

Nell’ambito dei porti di rilevanza regionale, è demandata ai Sindaci dei Comuni interessati, nella qualità di Autorità Sanitaria locale, l’adozione, in ogni caso con efficacia temporale non eccedente la durata dello stato di emergenza, delle disposizioni necessarie ad assicurare la fruizione in sicurezza degli spazi o degli specchi d’acqua non oggetto di concessioni demaniali marittime, in modo da garantire il rispetto del necessario distanziamento e l’ordinato svolgimento delle operazioni di sbarco e dei relativi controlli.

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