Ecobonus infissi, condizionatori 110%: come funziona. Il decreto Rilancio prevede l’aumento delle detrazioni per gli interventi che riguardano il “cappotto” degli edifici o gli impianti di riscaldamento, con possibile abbinata con i lavori “minori”. Si possono portare in detrazione le spese dal 1° luglio a fine 2021
La detrazione potrà essere spalmata in 5 quote annuali di pari importo o tramite sconto in fattura o cessione del credito. Tale percentuale è applicabile a tutti gli interventi oggi incentivati con l’ecobonus “a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi” elencati di seguito.
Pertanto al esempio il bonus infissi al 11o% è fruibile solo se agganciato a questi interventi trainanti ad alta efficienza energetica. Ciò significa che se si cambiano gli infissi contestualmente al cappotto termico dell’edificio, allora la spesa è detraibile al 11o%.
Ecobonus 110% infissi e condizionatori
Per poter accedere all’ecobonus 11o%, gli interventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio. Nel caso in cui non sia possibile, sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, 2da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata”.
Ecco gli Interventi di riqualificazione energetica che se associati all’Ecobonus danno diritto al 110%:
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione (ammontare delle spese non superiore a 3omila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito).
- isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio – sia unifamiliare sia condominiale, pare di capire – con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (il cappotto termico, con spese non superiori a 6omila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio).
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti ner il riscaldamento. il raffrescamento o la fornitura di acqua calda.
Bonus infissi 2020 finestre al 50%:
Bonus infissi 2020 finestre: anche per l’anno 2020 è possibile effettuare la sostituzione e l’installazione di infissi e finestre beneficiando della detrazione delle spese 5o% con il bonus ristrutturazione 2020 e di conseguenza riconoscimento anche del bonus mobili 2020, oppure, con l’Ecobonus 2020 con la detrazione, qualora l’acquisto delle finestre si configuri quale intervento di miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
Per usufruire di questa importante agevolazione, i contribuenti, devono prestare attenzione sia al tipo di infisso o finestra acquistati, pagarli con determinate modalità, inviare e conservare una certa quantità di documenti e dichiarare il so% delle spese nella dichiarazione dei redditi, qualora si decida di fruire della detrazione.
La possibilità di poter fruire dello sconto immediato del 5o% sul prezzo d’acquisto a partire dal 1° luglio 2019, come previsto dal decreto Crescita è stato abolito con la Legge di Bilancio 2020 con un emendamento presentato al Senato ed approvato dalla Commissione.
Condizionatori
Il primo comma del decreto elenca i casi che abilitano la detrazione:
– interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, entro un limite di 60 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (il ‘cappotto’ degli edifici).
– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione. Con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ibridi o geotermici con abbinamento eventuale ai sistemi fotovoltaici (limite di spese a 30 mila euro moltiplicato per le unità immobiliari) simili interventi sugli edifici unifamiliari (terzo tipo) con liminte secco a 30 mila euro.