Marano, ecco cosa accadrà con l’approvazione del piano per il riequilibrio dei conti comunali. I pro e i contro della manovra voluta da Longoni e Liccardo

Meno di novanta giorni per preparare il piano pluriennale per il riequilibrio finanziario, il documento con il quale il Comune si gioca la sua credibilità e che sarà vagliato dalla Corte dei conti e del ministero dell’Interno. Del piano di rientro, fortemente voluto dal sindaco Liccardo e dall’assessore al Bilancio Paolo Longoni, se ne parla ormai da mesi ma ora – dopo il passaggio in Consiglio comunale e le polemiche sollevate da qualche esponente dell’opposizione (per alcuni il piano è a rischio bocciatura e, se pur approvato, arrecherà più danni che vantaggi all’Ente), si entra nella fase calda. Cosa comporterà l’eventuale approvazione del piano voluto dall’amministrazione comunale? Di seguito ne sintetizziamo i principali effetti.

1) Il ricorso alla procedura (articolo 243 bis) sospende, temporaneamente, la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre del 2011, il termine per l’adozione delle misure correttive.
2) Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’Ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario.
3) Il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di consiglio, delibera un piano di riequilibrio della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario.
4) Il piano di riequilibrio deve contenere le eventuali misure correttive adottate dall’ente locale, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno; la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto; l’individuazione di tutte le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio, per l’integrale ripiano del disavanzo d’amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo di 10 anni.
5) Ai fini della predisposizione del piano, l’ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio. Per il pagamento dei debiti fuori bilancio, l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione.
6) Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiori rispetto a quelli previsti, è riconosciuto all’ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano.
7) L’ente, per assicurare il prefissato riequilibrio finanziario, può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; è soggetto a controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale; è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in patrimonio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione; è tenuto ad osservare una rigorosa revisione della spesa con l’indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa; può procedere all’assunzione di mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti dell’articolo 204, comma 1, nonché accedere al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria.
8) I comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio, per un importo non superiore alle quote capitali dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti o emessi.

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