Esame maturità 2020. Le modalità di svolgimento dell’esame di maturità già anticipate negli scorsi giorni dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, durante il question time alla Camera, sembrano prendere corpo.
Ma ora vengono messe nere su bianco nella prima bozza dell’ordinanza del ministero con cui vengono stabilite tutte le regole dell’esame di Stato in quest’anno scolastico, contraddistinto dall’emergenza Coronavirus e dalla didattica a distanza.
Le novità principali riguardano il valore dei crediti dei tre anni (18 per il terzo, 20 per il quarto e 22 per il quinto). Tutti gli studenti verranno ammessi all’unica prova orale che sostituisce anche i tradizionali scritti e può valere fino a 40 crediti. La bozza dell’ordinanza viene pubblicata da Orizzonte Scuola e riporta tutte le regole per organizzare e svolgere l’esame di maturità. L’esame inizierà il 17 giugno alle ore 8:30.
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Esame maturità 2020, l’esame è così articolato
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo (quelle individuate come oggetto della seconda prova)
L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno.
L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti la sottocommissione per posta elettronica entro il 13 giugno.
Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato. Durata massima di 10 minuti.
Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati;
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3;
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.
Esame maturità 2020, assenze del Presidente o dei commissari
Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2020.
In caso di sostituzione di un componente la commissione, si procede secondo il seguente ordine di priorità:
a) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;
b) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;
c) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;
d) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;
e) nel solo caso in cui non sia possibile individuare i docenti di cui alle precedenti lettere, individuazione e nomina di docente di altra disciplina.
Ecco il seguente ordine di priorità:
i. docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione;
ii. docente in servizio presso l’Istituzione scolastica sede d’esame;
iii. docente cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato.
Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso.
In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame.
Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.
L’assenza temporanea dei componenti della commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento documentati e accertati.