Movida in Campania, le nuove regole e gli orari imposti da De Luca: l’ordinanza punto per punto

Campania. La crescita dei contagi nella regione Campania ha fatto scattare le nuove restrizioni imposte dal governatore Vincenzo De Luca. L’ordinanza numero 75 firmata poche ora fa contiene nuove misure restrittive valide fino al 7 ottobre.

L’ordinanza per bar, ristoranti, eventi e matrimoni

​Con decorrenza immediata e fino al 7 ottobre 2020, salvo ulteriori modifiche in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata l’esercizio e la fruizione delle attività connesse a Cinema, Teatri e Spettacoli dal vivo, Ristorazione e Bar, Wedding e Cerimonie, sono subordinati alla stretta osservanza dei protocolli.

Lo svolgimento di feste e di ricevimenti è consentito esclusivamente nel rispetto del limite massimo di n. 20 partecipanti per ciascun evento e nell’osservanza delle ulteriori misure previste dai protocolli.

Vige il divieto di asporto e consumo di alcol dopo le 22 

Agli esercizi che non possano garantire dette misure è fatto obbligo di chiusura alle ore 22,00. Dalle ore 22,00 alle ore 06 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico. Divieto valido anche nelle ville e nei parchi comunali, nonché nelle aree prospicienti bar ed altri locali pubblici.

Fiere e sagre sospese 

Sospesa l’attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse.

Prorogate le passate misure restrittive 

Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate e prorogate fino al 7 ottobre 2020 le disposizioni di cui all’Ordinanza n.72 del 24 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data. Restano altresì confermate le disposizioni di cui alle Ordinanze n.73 del 25 settembre 2020 e n.74 del 27 settembre 2020, pubblicate sul BURC nella data di adozione.
Si rammenta che ai sensi delle ordinanze, è fatto obbligo, tra l’altro:

–        di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 °C;

–        per i gestori di ristoranti ed altri esercizi analoghi  della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori, della rilevazione e conservazione dei dati di idoneo documento di identità al fine di metterla a disposizione dell’Autorità Sanitaria, ove richiesto;

–        di indossare la mascherina nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto), approvati o prorogati con le ordinanze o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020. L’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni,  per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina  e durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva;  

–        ai titolari di esercizi commerciali, pubblici o aperti al pubblico, anche in deroga ai protocolli  allegati alle ordinanze di effettuare la misurazione della temperatura corporea all’ingresso dei locali di esercizio,  e di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l’accesso ai locali al chiuso alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 °C;

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