L’Italia verrà divise in tre zone. Si tratta di tre scenari che prevedono restrizioni sempre più stringenti a seconda dell’andamento dei contagi e dall’indice Rt, che varia da regione a regione.
E’ una delle novità presenti nel nuovo Dpcm, che dovrebbe essere illustrato stasera dal premier Conte, anche se manca ancora l’accordo con le Regioni.
Attualmente le regioni a rischio, secondo gli indicatori dell’Istituto Superiore di Sanità, sono tre: Lombardia, Piemonte e Calabria. Ma vediamo le misure pensate per ciascuna zona, distinta per colore: gialla, arancioni e rosse.
Zona gialla
La zona gialla si contraddistingue dalle altre due per la bassa diffusione del virus. Cosa succede se una regione rientra nella zona gialla? La situazione resterà simile a quella attuale con le misure restrittive già presenti.
E cioè: utilizzo della mascherina, distanziamento fisico, lavaggio frequenti delle mani e ovviamente sanificazione degli ambienti. Anche le regioni a “basso rischio” saranno sottoposte all’obbligo del coprifuoco, che scatterà dalle ore 22 alle 5 del mattino.
Zone arancioni
Le zone arancioni sono quelle caratterizzate da un livello di rischio alto. E il nuovo Dpcm impone misure ancora più stringenti. Vediamo alcune:
“E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, si legge nella bozza del nuovo provvedimento governativo.
Sull’uso dei mezzi pubblico, ecco quanto segue: “E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.
Sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, “ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”.
Zona rossa
Per le regioni che figureranno nella cosiddetta “zona rossa” è previsto un inasprimento delle misure nazionali. In questo caso, assistiamo ad uno scenario diverso rispetto ai primi due: scatterebbero almeno due settimane di misure molto restrittive. Anche qui saranno possibili interventi a livello provinciale e comunale.
Ecco le misure:
Per gli spostamenti è vietata “l’entrata o l’uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, “fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato XX, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie”, si legge nella bozza del nuovo Dpcm.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, “ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
“Tutte le attività previste dalle lettere f)e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva”, si legge ancora.
e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva è consentito esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;
f) ferma la possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
g) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), diverse da quelle individuate nell’allegato X;
h) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.