Niente punti decurtati al proprietario dell’auto sanzionata se non ricorda chi c’era al volante al momento in cui è stato infranto il codice della strada. A stabilirlo è stata la Corte della Cassazione con l’ordinanza 9555\2018 depositata dalla Seconda sezione civile.
Gli automobilisti potranno esultare: la mancata comunicazione dei dati del conducente non comporterà più la seconda multa in caso di contravvenzione con tutor o autovelox.
L’importante è che il proprietario della vettura collabori con il Comune che gli ha inviato l’avviso di accertamento e la richiesta delle generalità di chi era alla guida e poi, in seguito, si valuterà se sono validi i motivi per i quali non è in grado di indicare chi era al volante.
Fino ad oggi la multa veniva spedita a casa del proprietario del mezzo entro i 90 giorni successivi e, insieme ad essa, c’era l’invito a comunicare i dati dell’effettivo conducente (nome, cognome e patente di colui che ha commesso l’infrazione) in modo da decurtargli i punti della patente.
Tale comunicazione va data anche se alla guida dell’auto c’era lo stesso proprietario e non un altro soggetto. Chi non fornisce questa comunicazione senza una valida ragione subisce una seconda multa da 282 a 1.142 euro.
Con la nuova ordinanza chi riceverà una multa potrà limitare i danni pagando la sanzione principale, evitando però sia la decurtazione dei punti della patente sia la seconda sanzione per non aver comunicato i dati del conducente: gli basterà rispondere all’invito della polizia entro 60 giorni e potrà dichiarare di avere un’auto condivisa dal coniuge o dai figli.