Reddito di cittadinanza. Un possibile aumento dell’importo del RdC per COVID-19 sulla base di un sms che INPS ha inviato e sta inviando ai beneficiari del sussidio.
Ma di cosa si tratta? Una novità, ma che a dirla tutta è stata introdotta con il decreto Rilancio e che permane con la sua conversione nella legge n.77/2020.
Si tratta di un incremento del reddito di cittadinanza per COVID-19, ma che non spetta a tutti. Ciò dipende dalla presenza o meno nel nucleo familiare di persone che hanno diritto al bonus 600 o anche 1.000 euro per fare un esempio.
Per il reddito di cittadinanza, dopo il malcontento creato dal decreto Cura Italia, si tratta di un grande passo avanti. I beneficiari infatti possono ottenere l’incremento fino al raggiungimento della cifra prevista per il bonus COVID-19 spettante al membro del nucleo familiare. Vediamo a chi spetta e cosa dice INPS nell’sms.
Reddito di cittadinanza: aumento importo per COVID-19. Sms INPS
“Gentile beneficiario del reddito di cittadinanza, se nel tuo nucleo familiare sono presenti lavoratori, anche autonomi, che hanno i requisiti per beneficiare delle indennità COVID-19, potresti aver diritto ad un incremento del tuo importo del reddito di cittadinanza fino all’ammontare di 500 euro, 600 euro e 1.000 euro, a seconda dei casi.”
Il riferimento per il nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza è la presenza nello stesso di un potenziale avente diritto ai bonus 600 euro, 1.000 euro o anche di 500 euro previsti dal decreto Rilancio ora convertito. Vediamo cosa dice la normativa.
Reddito di cittadinanza, pagamenti agosto 2020
Reddito di cittadinanza: ecco a chi spetta l’incremento
Come si evince dall’sms INPS non a tutti coloro che prendono il reddito di cittadinanza spetta l’incremento dell’importo per COVID-19. Nel dettaglio spetta se nel nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza è presente un lavoratore avente diritto ai bonus COVID-19 e quindi:
- liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- ai soggetti lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago;
- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali. Anche in somministrazione;
- operai agricoli;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- gli autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020 e alla stessa data devono risultare iscritti alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (anche intermittenti);
- lavoratori domestici (articolo 85 del decreto Rilancio).
Reddito di cittadinanza e bonus
A stabilire nel dettaglio la compatibilità del reddito di cittadinanza con il bonus 600 euro o 1.000 euro è il comma 13 all’articolo 84 dedicato al bonus 600 euro o 1.000 euro del decreto Rilancio che recita:
“Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità”.
Il reddito di cittadinanza è compatibile anche con il bonus 500 euro per lavoratori domestici introdotto dall’articolo 85 del decreto.
L’incremento dell’importo del reddito di cittadinanza con l’indennità COVID-19 avviene solo se il beneficio è inferiore alla cifra dei bonus di 500, 600 o 1.000 euro. L’aumento dell’importo del reddito di cittadinanza avviene infatti a titolo integrativo:
- se il reddito di cittadinanza è inferiore a 500 euro, l’incremento è dato dalla differenza tra 500 e l’importo del beneficio; Lo stesso vale per le altre indennità per COVID-19 di 600 e 1.000 euro.