Reddito di Cittadinanza, arriva il taglio dell’importo fino ad un massimo del 20%. Sta per diventare operativa una delle disposizioni previste dal decreto 4/2019. Ma per l’operatività era atteso il decreto attuativo da parte del Ministero del Lavoro. Questo è ora in Gazzetta ufficiale e sancisce le decurtazioni nel caso in cui il beneficiario non spenda o prelevi per intero l’importo accreditato tramite il Rdc. Il taglio del 20% per chi non ne fruisce per intero nello stesso mese di accredito, è operativo dal mese di agosto.
Come noto, la normativa prevede che il Reddito di Cittadinanza debba essere speso entro un mese dalla data di accredito. Pena la decurtazione del 20% dell’importo. Fino ad oggi non è stato possibile trattenere una parte del Reddito di Cittadinanza non speso perchè mancava il decreto attuativo necessario.
Reddito di cittadinanza: taglio del 20%
Il Dm 2.3.2020 pubblicato sulla G.U. n. 163 del 30 giugno stabilisce che se il beneficiario del RdC non utilizza per intero l’importo spettante incappa in una trattenuta sino al 20% dell’importo non fruito con il mese successivo di accredito. Ai fini del calcolo dell’importo da sottrarre, spiega il decreto nell’articolo 2, viene confrontato “il valore del saldo nell’ultimo giorno di ciascun mese, al netto degli arretrati erogati nel semestre in corso e in quello precedente, con il valore del beneficio mensile effettivamente erogato nel medesimo mese”. Nel caso in cui il valore del saldo sia superiore al valore del beneficio erogato, la differenza tra i due valori “è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo, ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza”.
Il decreto attuativo è arrivato ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2020, con la quale sono state date le istruzioni su come viene calcolato il periodo entro il quale tutto il Reddito di Cittadinanza va speso.
L’importo tagliato
Il decreto del Ministero del Lavoro spiega che “l’ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato dai beneficiari della Carta RdC, ad eccezione di arretrati, è sottratto nei limiti del 20% del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso”.
Non solo questo, il decreto prevede anche che ogni semestre verrà azzerata interamente l’eccedenza non spesa se superiore ad una mensilità di RdC.
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Come riporta money.it, il decreto attuativo spiega che ai fini del calcolo dell’importo da sottrarre va confrontato il saldo nell’ultimo giorno di ciascun mese. Questo al netto degli arretrati erogati nell’ultimo semestre, con il valore del beneficio mensile effettivamente erogato nel medesimo mese. Nel caso in cui il valore del saldo sia superiore, allora la differenza tra questi due valori viene integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo. Se non capiente viene sottratta dalla disponibilità della carta fino a capienza.
In ogni caso, la decurtazione mensile non può essere superiore al 20% del beneficio spettante ogni mese.
Entrambe le decurtazioni si applicano a partire dal mese di agosto “a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”.