Reddito di emergenza Inps. Sembra quasi fatta per il reddito di emergenza. Il nuovo strumento per aiutare le famiglia italiane in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus, è previsto nell’ultimissima bozza del decreto Rilancio. Il reddito di emergenza o anche “Rem“, oscilla da 400 a 800 euro a seconda del nucleo familiare; le domande possono essere presentate all’Inps massimo entro giugno. I
Chi ne può beneficiare
Per ottenere il Rem bisogna possedere, cumulativamente: residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; reddito familiare inferiore al Rem spettante, patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro, e Isee inferiore a 15mila euro.
Reddito di emergenza Inps, quanto spetta
Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee.
Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020. I modelli saranno predisposti da Inps. Il Rem infatti è riconosciuto ed erogato dall’Inps. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale, previa stipula di una convenzione con Inps. Le richieste del Rem possono essere presentate anche presso gli istituti di patronato.
Per le verifiche del possesso dei requisiti Inps e Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare nelle modalità previste ai fini Isee. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
Divieti e incompatibilità
Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, oltre che coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.
Il Rem, inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto Cura Italia.
Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
- titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie previste.
- percettori di reddito di cittadinanza.