Illegittime le ordinanze del governatore campano Vincenzo De Luca firmate il 16 gennaio 2021 e il 27 febbraio 2021 per la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole in Regione Campania. A stabilirlo è il Tar Campania sul ricorso presentato da alcuni genitori e dal Codacons Campania. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno L’ordinanza del 16 gennaio stabiliva la sospensione delle attività didattiche in presenza «delle classi quarta e quinta della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado» mentre quella datata 27 febbraio stabiliva la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado dal 1° marzo al 14 marzo 2021
Le motivazioni
Le ordinanze, argomentano i giudici, «stante la loro natura temporanea e la scadenza del termine in esse fissato», non sono più efficaci, ma la quinta sezione del Tar Campania ha accertato l’eventuale illegittimità ai fini risarcitori. Secondo i giudici «la disposta sospensione delle attività didattiche in presenza per la Regione Campania, in via generalizzata, nei periodi considerati nelle ordinanze restrittive, non ha tenuto conto della regolamentazione per “fasce” di rischio contenuta nella normativa statale». Questa, ricordano i giudici, «aveva già operato, ex ante, il bilanciamento tra diritto alla salute e diritto all’istruzione, nel senso di sacrificare il secondo al primo nei casi di maggior rischio (regioni “rosse”) e, in via progressivamente più restrittiva, all’aumentare dell’età dei discenti (curando, ove possibile, il mantenimento della didattica in presenza per gli alunni più piccoli)».
Il Codacons Campania: ” Il diritto all’istruzione non può essere sacrificato”
«Dopo un anno di battaglie è giunto il riconoscimento al grande lavoro svolto – è il commento del presidente del Codacons, avvocato Matteo Marchetti – il presidente De Luca attraverso i decreti era stato più volte rimandato, non si è voluto uniformare e quindi adesso è stato definitivamente bocciato. Il diritto all’istruzione non può essere sacrificato come invece ha sostenuto la Regione violando per mesi e mesi deliberatamente le norme dello Stato». «A questo punto – conclude Marchetti – si apre la strada del risarcimento per tutti coloro che dimostreranno di aver subito un danno».
Le motivazioni
Entrambe le ordinanze, argomentano i giudici, «stante la loro natura temporanea e la scadenza del termine in esse fissato», non sono più efficaci, ma la quinta sezione del Tar Campania (presidente estensore Maria Abbruzzese) ha accertato l’eventuale illegittimità ai fini risarcitori. Secondo i giudici, si legge nella sentenza pubblicata ieri, «la disposta sospensione delle attività didattiche in presenza per la Regione Campania, in via generalizzata, nei periodi considerati nelle ordinanze restrittive, non ha tenuto conto della regolamentazione per “fasce” di rischio contenuta nella normativa statale». Questa, ricordano i giudici, «aveva già operato, ex ante, il bilanciamento tra diritto alla salute e diritto all’istruzione, nel senso di sacrificare il secondo al primo nei casi di maggior rischio (regioni “rosse”) e, in via progressivamente più restrittiva, all’aumentare dell’età dei discenti (curando, ove possibile, il mantenimento della didattica in presenza per gli alunni più piccoli)».
La reazione del Codacons
«Dopo un anno di battaglie è giunto il riconoscimento al grande lavoro svolto – è il commento del presidente del Codacons, avvocato Matteo Marchetti – il presidente De Luca attraverso i decreti era stato più volte rimandato, non si è voluto uniformare e quindi adesso è stato definitivamente bocciato. Il diritto all’istruzione non può essere sacrificato come invece ha sostenuto la Regione violando per mesi e mesi deliberatamente le norme dello Stato». «A questo punto – conclude Marchetti – si apre la strada del risarcimento per tutti coloro che dimostreranno di aver subito un danno».